Gas refrigeranti 2027: cosa cambia e perché organizzare le scorte prima di gennaio

Il 2027 porterà una nuova riduzione delle quote HFC e nuovi limiti per alcune apparecchiature di refrigerazione, climatizzazione e pompe di calore. Per installatori e manutentori, prepararsi significa capire quali gas serviranno per gli impianti seguiti, quali interventi saranno consentiti e quando acquistare le bombole necessarie.

Il riferimento è il Regolamento (UE) 2024/573, conosciuto come regolamento F-Gas. Molte scadenze sono già scritte: diventano operative in momenti diversi, con effetti differenti su forniture, nuove macchine e manutenzione.

Per approfondire il passaggio precedente, puoi leggere il nostro articolo sulle novità dei gas refrigeranti 2026. Qui ci concentriamo sulle novità del 2027 e su come organizzarsi.

Quote HFC quasi dimezzate: cosa significa per chi acquista refrigeranti

Dal 1° gennaio 2027, il tetto ordinario previsto dall’allegato VII scende a 21.665.691 tonnellate di CO₂ equivalente all’anno, per il triennio 2027–2029. Rispetto al livello precedente di 42.874.410, la riduzione è di circa il 49,5%.

Attenzione all’unità di misura: non sono tonnellate di gas, ma di CO₂ equivalente. Il sistema tiene conto sia della quantità sia dell’impatto climatico del refrigerante.

Il GWP indica quanto un gas contribuisce al riscaldamento globale rispetto alla CO₂. A parità di peso, un refrigerante con GWP più alto assorbe una quota maggiore.

Per chi acquista bombole, la conseguenza è concreta: si restringe lo spazio disponibile per immettere nuovi HFC sul mercato europeo, soprattutto quelli ad alto GWP. Questo può mettere sotto pressione prezzi e approvvigionamenti, anche se non permette di prevedere aumenti uguali per tutti i prodotti.

La riduzione del 49,5% riguarda il tetto in CO₂ equivalente: non significa che ogni refrigerante avrà metà delle bombole disponibili.

Riferimento: Regolamento (UE) 2024/573, articoli 16–17 e allegato VII.

Nel 2027 aumenterà anche la surcharge?

Non è previsto un aumento automatico della tariffa europea al semplice cambio d’anno. Il riferimento per l’assegnazione delle quote resta 3 euro per tonnellata di CO₂ equivalente, secondo l’articolo 17, paragrafo 5, e le indicazioni della Commissione.

Il regolamento consente adeguamenti per compensare l’inflazione mediante appositi atti. È però diverso dall’affermare che a gennaio scatterà certamente una nuova maggiorazione.

Occorre distinguere il costo europeo di assegnazione delle quote dalla surcharge commerciale applicata dal fornitore e dal prezzo finale del gas: questi ultimi dipendono dalle condizioni di vendita e dal mercato.

Il motivo per pianificare gli acquisti è quindi il taglio delle quote e la possibile pressione sulle forniture, senza dare per certo un rincaro di importo già stabilito.

Fonti: Commissione europea, FAQ sulle quote e sui pagamenti; articolo 17, paragrafi 5–6, del regolamento F-Gas.

Nuove apparecchiature: i divieti che scattano dal 1° gennaio 2027

I limiti seguenti riguardano l’immissione sul mercato di determinate apparecchiature, cioè, in termini semplici, la loro prima fornitura o messa a disposizione nel mercato UE.

Apparecchiatura Limite dal 1° gennaio 2027, salvo le eccezioni previste
Chiller fissi fino a 12 kW inclusi Divieto con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150
Chiller fissi oltre 12 kW Divieto con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 750
Condizionatori plug-in, monoblocco e altre apparecchiature autonome di climatizzazione e pompe di calore fino a 12 kW inclusi Divieto con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150
Monoblocco e altre apparecchiature autonome di climatizzazione e pompe di calore oltre 12 kW e fino a 50 kW inclusi Divieto con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150
Sistemi split aria-acqua fino a 12 kW inclusi Divieto con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150

Sono previste eccezioni legate ai requisiti di sicurezza, da verificare sulla specifica applicazione. Per le categorie autonome e monoblocco indicate, quando le condizioni di sicurezza del sito impediscono l’impiego di gas fluorurati con GWP inferiore a 150, il limite previsto è 750.

Gli split aria-acqua e gli split aria-aria hanno scadenze differenti. Per gli split aria-aria fino a 12 kW, il limite di 150 è previsto dal 2029, ferme restando le restrizioni già applicabili.

Riferimento: regolamento F-Gas, articolo 11 e allegato IV, punti 7, 8 e 9; guida della Commissione europea a climatizzazione e pompe di calore.

Le deroghe riguardano applicazioni precise

Per alcune macchine esistono deroghe temporanee. Tra queste:

Per utilizzarle bisogna verificare destinazione d’uso, caratteristiche e condizioni previste dal singolo provvedimento.

Gli impianti esistenti potranno ancora essere ricaricati?

I nuovi divieti sulle apparecchiature non impongono automaticamente di sostituire gli impianti già in funzione. La manutenzione segue regole proprie, contenute nell’articolo 13.

Per esempio, un impianto esistente a R410A non diventa automaticamente inutilizzabile a gennaio. Anche l’R32 non viene vietato in ogni applicazione: il suo GWP di 675 supera la soglia di 150, ma resta inferiore a 750. Contano il tipo di macchina e l’intervento previsto.

Prima di acquistare il gas, verifica:

  • refrigerante e carica indicati dal costruttore;
  • tipo di apparecchiatura e uso previsto;
  • eventuali divieti di manutenzione applicabili;
  • requisiti per l’impiego di gas vergine, rigenerato o riciclato.

Avere una bombola acquistata prima della scadenza non autorizza un impiego vietato. La scorta deve servire per interventi che resteranno consentiti.

Riferimenti: regolamento F-Gas, articoli 11 e 13.

Le altre scadenze da conoscere durante il 2027

Dal 12 marzo: controlli e recupero su altre apparecchiature mobili

Il regolamento estende gli obblighi a ulteriori categorie mobili, tra cui le unità frigorifere di veicoli leggeri, container intermodali e vagoni ferroviari, oltre alle categorie di climatizzazione mobile individuate dalla norma.

Per i controlli delle perdite occorre verificare gas, carica, soglie ed esenzioni dell’articolo 5. Si applicano inoltre gli obblighi di recupero previsti dall’articolo 8.

Chi segue flotte e trasporto refrigerato dovrebbe censire le apparecchiature e aggiornare il programma degli interventi prima della scadenza.

Riferimenti: regolamento F-Gas, articolo 5, paragrafi 1 e 3, e articolo 8, paragrafi 3–4.

Entro il 12 marzo: aggiornamento periodico dei tecnici

Gli Stati membri devono assicurare un sistema che richieda alle persone certificate aggiornamento o valutazione almeno ogni sette anni.

Questo non significa che tutti i patentini scadano a marzo. Per chi possiede certificati o attestati rilasciati secondo il precedente regolamento, il termine europeo per il primo aggiornamento o valutazione è il 12 marzo 2029. Vanno comunque rispettate le condizioni di validità del proprio titolo.

Riferimento: regolamento F-Gas, articolo 10, paragrafo 9.

Entro il 1° luglio: valutazione sulle alternative nei sistemi mobili

La Commissione deve pubblicare una relazione sulle alternative ai gas fluorurati nella refrigerazione e climatizzazione mobile, presentando eventualmente una proposta legislativa.

La relazione non introduce da sola nuovi divieti: eventuali proposte dovranno seguire il percorso di approvazione.

Riferimento: regolamento F-Gas, articolo 35, paragrafo 4.

Entro il 31 dicembre: finanziamento del recupero dai RAEE

Gli Stati membri devono assicurare che gli obblighi di finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche comprendano anche recupero, riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati interessati, per le apparecchiature immesse sul mercato dall’11 marzo 2024.

È una disposizione sul finanziamento della gestione a fine vita: l’obbligo di recuperare correttamente il refrigerante resta centrale negli interventi.

Riferimento: regolamento F-Gas, articolo 9.

Perché fare scorta di gas refrigerante prima del nuovo anno

Con un tetto HFC più basso, anticipare una scorta commisurata al lavoro previsto può aiutare a gestire le manutenzioni senza dipendere dagli acquisti urgenti.

Il punto di partenza è il parco impianti dei clienti. Prima di ordinare:

  1. Dividi gli impianti per refrigerante, distinguendo manutenzioni e nuove installazioni.
  2. Stima il fabbisogno dei prossimi mesi, usando consumi storici e interventi programmati.
  3. Sottrai le giacenze effettivamente utilizzabili e valuta un margine coerente con la tua attività.
  4. Chiedi disponibilità, tempi di consegna e validità del preventivo, prima di confermare l’acquisto.
  5. Verifica lo spazio di stoccaggio e le prescrizioni delle schede di sicurezza, soprattutto per i prodotti infiammabili.

Una pianificazione anticipata aiuta a confrontare condizioni e formati. Non garantisce un risparmio futuro, ma permette di decidere con maggiore controllo.

Gas refrigeranti Tecnogas: consulta i prodotti e richiedi un preventivo

Nel nostro catalogo di gas refrigeranti trovi le soluzioni che proponiamo per climatizzazione, refrigerazione e automotive.

Consulta le pagine prodotto per conoscere le caratteristiche dell’offerta, poi contattaci per verificare disponibilità effettiva, formati e condizioni di fornitura.

Refrigeranti e pagine prodotto Per orientare la richiesta
R410A, R407C, R32 Impianti di climatizzazione e pompe di calore compatibili
R407F, R448A, R449A Applicazioni di refrigerazione compatibili
R134a, R1234yf Climatizzazione automotive secondo le specifiche del veicolo
R290, R744 Apparecchiature progettate per propano refrigerante o CO₂

La scelta deve rispettare le specifiche del costruttore e le regole dell’applicazione: i prodotti elencati non sono intercambiabili automaticamente.

Per organizzare la tua scorta prima del 2027, richiedi un preventivo a Tecnogas indicando refrigerante, quantità, formato desiderato e periodo di utilizzo. Potremo confermarti le disponibilità e proporti una fornitura coerente con le tue esigenze.